Art. 36

Documento unico di programmazione

In vigore dal 27 giu 2023
Documento unico di programmazione 1.   Entro il 15 dicembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di documento unico di programmazione, contenente la programmazione pluriennale e annuale e i documenti elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (30), sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, previa consultazione del comitato scientifico, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tenere conto di elementi del parere della Commissione, o di elementi emersi a seguito della consultazione del Parlamento europeo o del comitato scientifico, il consiglio di amministrazione fornisce una motivazione. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adattato di conseguenza. 2.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. La programmazione pluriennale o annuale include le informazioni riguardanti l’attuazione del quadro di cooperazione internazionale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e le azioni connesse a tale quadro. Essa comprende altresì le attività di ricerca e innovazione previste dall’Agenzia di cui all’. 3.   Quando all’Agenzia è affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale. 4.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’. 5.   I programmi di lavoro pluriennali e annuali sono elaborati conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/715.
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