Art. 35

Valutazione dei punti focali nazionali

In vigore dal 27 giu 2023
Valutazione dei punti focali nazionali 1.   L’Agenzia valuta se ogni punto focale nazionale, svolgendo i compiti di cui all’, paragrafo 2, contribuisce all’espletamento dei compiti dell’Agenzia. Tali valutazioni non riguardano altre funzioni dell’organismo che ospita il punto focale nazionale o la struttura generale in cui è inserito il punto focale nazionale. 2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 si basa sulle informazioni rilevanti che devono essere fornite dal punto focale nazionale. Se necessario, l’Agenzia può effettuare una visita del punto focale nazionale. 3.   L’Agenzia presenta ciascuna valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 al punto focale nazionale e all’autorità nazionale competente interessati. Le valutazioni possono includere raccomandazioni su come svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 2, fissare un calendario per la loro attuazione e offrire sostegno da parte dell’Agenzia ai punti focali nazionali a fini di sviluppo delle capacità. 4.   Qualora siano state formulate raccomandazioni a norma del paragrafo 3, unitamente a un calendario per la loro attuazione, il punto focale nazionale interessato informa l’Agenzia di aver accettato le raccomandazioni oppure, in caso di disaccordo, fornisce all’Agenzia un parere motivato scritto. 5.   L’Agenzia informa il consiglio di amministrazione dell’esito delle valutazioni eseguite a norma del paragrafo 1 nel corso della sua prima riunione successiva al completamento della valutazione da parte dell’Agenzia. In caso di disaccordo tra l’Agenzia e il punto focale nazionale di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’Agenzia sottopone la valutazione, le raccomandazioni e il calendario per la loro attuazione all’approvazione del consiglio di amministrazione, nella sua riunione successiva, a maggioranza dei membri con diritto di voto in conformità dell’. Il rappresentante dello Stato membro interessato non partecipa a tale votazione. 6.   Se, entro il termine specificato in una valutazione di cui al paragrafo 1, il punto focale nazionale non svolge i compiti di cui all’, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione decide, nella sua prima riunione successiva al termine specificato nella valutazione, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto in conformità dell’, se non debba essere fornito alcun cofinanziamento fintantoché tale punto focale nazionale non abbia svolto i compiti di cui all’, paragrafo 2. Il rappresentante dello Stato membro interessato non partecipa a tale votazione. 7.   La prima valutazione a norma del paragrafo 1 di ciascun punto focale nazionale è effettuata dall’Agenzia entro il 3 luglio 2026. Successivamente l’Agenzia valuta i punti focali nazionali a intervalli regolari, secondo necessità.
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