Art. 31

Comitato scientifico

In vigore dal 27 giu 2023
Comitato scientifico 1.   Il comitato scientifico è composto da non meno di sette e non più di 15 scienziati nominati, in ragione della loro eccellenza scientifica e della loro indipendenza, dal consiglio di amministrazione, a seguito della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri mezzi di comunicazione adeguati, di un invito a manifestare interesse. L’Agenzia informa la commissione o le commissioni competenti del Parlamento europeo in merito alle nomine in seno al comitato scientifico e alle sue attività. La procedura per la selezione dei membri del comitato scientifico assicura che i campi di specializzazione dei membri del comitato scientifico comprendano i più rilevanti tra i settori scientifici legati agli obiettivi dell’Agenzia. Le parti coinvolte nella nomina dei membri del comitato scientifico mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere in seno al comitato scientifico. 2.   I membri del comitato scientifico sono nominati a titolo personale per un periodo di quattro anni rinnovabile una volta. 3.   I membri del comitato scientifico sono indipendenti e agiscono nell’interesse pubblico. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo. 4.   Qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, che vi sia una mancanza di indipendenza da parte di un membro e può revocare la nomina di tale membro. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato di tale membro conformemente alla procedura ordinaria applicabile alla nomina dei membri. 5.   Il comitato scientifico emette un parere nei casi previsti dal presente regolamento o su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell’Agenzia sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore esecutivo. I pareri del comitato scientifico sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia. 6.   Ai fini della valutazione dei rischi presentati da una nuova sostanza psicoattiva o da un gruppo di nuove sostanze psicoattive, il direttore esecutivo, sentito il parere del presidente del comitato scientifico, può, in funzione di quanto ritenuto necessario, ampliare tale comitato includendovi esperti nei settori scientifici pertinenti al fine di garantire una valutazione equilibrata dei rischi presentati dalla nuova sostanza psicoattiva o dal gruppo di nuove sostanze psicoattive. Il direttore nomina tali esperti sulla base di un apposito elenco di esperti. Il consiglio di amministrazione approva tale elenco ogni quattro anni. 7.   Il comitato scientifico elegge un presidente e un vicepresidente per la durata del mandato del comitato stesso. Il presidente può partecipare in veste di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione. 8.   Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno. 9.   L’elenco dei membri del comitato scientifico è reso pubblico ed è tenuto aggiornato dall’Agenzia sul suo sito web.
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