Art. 27
Regole di voto del consiglio di amministrazione
In vigore dal 27 giu 2023
Regole di voto del consiglio di amministrazione
1. Fatti salvi l’, paragrafo 1, lettere c) e d), l’, paragrafo 1, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 8, e l’, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.
2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, è abilitato a esercitare il diritto di voto il suo supplente.
3. Il presidente e il vicepresidente partecipano al voto.
4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
Storico versioni
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