Art. 26

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 27 giu 2023
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno una riunione ordinaria all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona, compresi i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, il cui parere possa essere rilevante. 5.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. 6.   L’Agenzia provvede alle funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.
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