Art. 23
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 27 giu 2023
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a)
un rappresentante di ciascuno Stato membro, con diritto di voto;
b)
due rappresentanti della Commissione, con diritto di voto.
2. Nel consiglio di amministrazione siedono anche:
a)
due esperti indipendenti designati dal Parlamento europeo, che sono particolarmente competenti in materia di stupefacenti, con diritto di voto;
b)
un rappresentante di ciascun paese terzo che ha concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’, senza diritto di voto.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro assente e può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nei settori di cui all’, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità nei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere nel consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare, come osservatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l’Agenzia coopera a norma dell’.
6. Il mandato dei membri e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.
Storico versioni
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