Art. 21

Ricerca e innovazione

In vigore dal 27 giu 2023
Ricerca e innovazione 1.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione dei principali temi di ricerca e nell’elaborazione e attuazione dei programmi quadro dell’Unione per le attività di ricerca e innovazione pertinenti per i suoi compiti generali e specifici di cui rispettivamente agli . L’Agenzia presta la dovuta attenzione all’intersezionalità quale principio trasversale nelle sue attività connesse alla ricerca. Quando assiste la Commissione nell’individuazione dei principali temi di ricerca o nell’elaborazione e attuazione di un programma quadro dell’Unione, l’Agenzia non riceve finanziamenti dal programma in questione. 2.   L’Agenzia, in modo proattivo, monitora le attività di ricerca e di innovazione utili per la realizzazione dei suoi compiti generali e specifici di cui rispettivamente agli e contribuisce a tali attività, sostiene le attività correlate degli Stati membri e attua le proprie attività di ricerca e di innovazione nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, compresi lo sviluppo, l’addestramento, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti. L’Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali attività di ricerca e di innovazione al Parlamento europeo, agli Stati membri e alla Commissione conformemente alle norme di sicurezza di cui all’. 3.   L’Agenzia contribuisce e partecipa alle attività svolte nel quadro del ciclo di ricerca e innovazione, quali il polo d’innovazione dell’UE nel settore della sicurezza interna e l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, istituita con decisione della Commissione del 16 settembre 2021 (26). 4.   L’Agenzia può pianificare e attuare progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento. 5.   L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per evitare conflitti di interessi nell’attuazione dei progetti pilota di cui al paragrafo 4. Essa rende pubbliche le informazioni sui suoi progetti di ricerca, compresi i progetti di dimostrazione. Tali informazioni includono i partner della cooperazione partecipanti e il bilancio dei progetti. 6.   L’Agenzia crea una banca dati per conservare, analizzare e rendere disponibili i programmi di ricerca relativi agli stupefacenti.
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