Art. 20

Cooperazione internazionale e assistenza tecnica

In vigore dal 27 giu 2023
Cooperazione internazionale e assistenza tecnica 1.   L’Agenzia: a) sviluppa un quadro di cooperazione internazionale che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione previa approvazione della Commissione, e che guida le attività dell’Agenzia nel settore della cooperazione internazionale; b) coopera attivamente con le organizzazioni e gli organismi previsti all’, paragrafo 1; c) sostiene lo scambio e la diffusione, a livello internazionale, delle migliori pratiche e dei risultati di ricerca implementabili dell’Unione; d) monitora gli sviluppi del fenomeno degli stupefacenti a livello internazionale che potrebbero rappresentare una minaccia o avere implicazioni per l’Unione, monitorando e analizzando le informazioni disponibili provenienti da organismi internazionali, autorità nazionali, risultati di ricerche e altre fonti di informazioni pertinenti; e) fornisce, nelle apposite riunioni internazionali e sedi tecniche, dati e analisi sulla situazione relativa agli stupefacenti in Europa, in stretto coordinamento con la Commissione, e coadiuva la Commissione e gli Stati membri nei dialoghi internazionali in tale materia; f) promuove l’integrazione di tutti i dati pertinenti sugli stupefacenti contemplati dal presente regolamento e raccolti negli Stati membri o provenienti dall’Unione nei programmi internazionali di monitoraggio e di controllo degli stupefacenti, in particolare quelli creati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle convenzioni delle Nazioni Unite relative agli stupefacenti; g) aiuta gli Stati membri nella comunicazione delle informazioni rilevanti e nell’invio delle analisi richieste al sistema delle Nazioni Unite, compresa la presentazione di tutti i dati rilevanti sulle nuove sostanze psicoattive all’UNODC e all’Organizzazione mondiale della sanità; h) sostiene i paesi terzi, in particolare i paesi candidati, nell’elaborazione delle loro politiche in materia di stupefacenti in conformità con i principi stabiliti nei documenti strategici dell’Unione applicabili in materia di stupefacenti, anche fornendo aiuto nella valutazione indipendente delle loro politiche, e incoraggia tali paesi terzi a sostenere la partecipazione e il coinvolgimento della società civile nell’elaborazione, nell’attuazione e nella valutazione delle politiche in materia di stupefacenti. 2.   Il quadro di cooperazione internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a), mira a rafforzare e sostenere ulteriormente gli sforzi dei paesi terzi volti ad affrontare le questioni relative agli stupefacenti basandosi su dati probanti, in modo integrato, equilibrato e multidisciplinare e nel pieno rispetto delle norme in materia di diritti umani. Tale quadro di cooperazione internazionale tiene conto dei pertinenti documenti strategici dell’Unione e prende in considerazione gli sviluppi del fenomeno degli stupefacenti. Definisce i paesi o le regioni prioritari per la cooperazione e i risultati principali di tale cooperazione. Tiene inoltre conto delle esperienze e delle attività intraprese dagli Stati membri. L’Agenzia valuta e riesamina periodicamente il quadro di cooperazione internazionale. 3.   Su richiesta della Commissione e previa approvazione del consiglio di amministrazione, l’Agenzia trasmette le sue competenze e fornisce assistenza tecnica ai paesi terzi, in particolare ai paesi candidati, conformemente al proprio quadro di cooperazione internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a). L’assistenza tecnica si concentra in particolare sull’istituzione o sul consolidamento di punti focali nazionali, sistemi nazionali di raccolta di dati e sistemi nazionali di allerta precoce, nonché sulla promozione delle migliori pratiche nel settore della prevenzione, del trattamento, delle cure, della riduzione del rischio e del danno, della riabilitazione, del reinserimento sociale e del recupero, e supporta successivamente la creazione e il potenziamento delle connessioni strutturali con il sistema di allerta precoce di cui all’ e con la rete Reitox. L’Agenzia può valutare tali organismi nazionali di un paese terzo, se tale paese terzo lo richiede. 4.   L’Agenzia coopera con le organizzazioni internazionali e con i paesi terzi conformemente agli .
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Cooperazione internazionale e assistenza tecnica (Art. 20 Regolamento (UE) 2023/1322) — Testo vigente | Portale Normativo