Art. 16

Interventi basati su dati probanti, migliori pratiche e sensibilizzazione

In vigore dal 27 giu 2023
Interventi basati su dati probanti, migliori pratiche e sensibilizzazione 1.   L’Agenzia sviluppa e promuove interventi basati su dati probanti e migliori pratiche e sensibilizza in merito agli effetti dannosi degli stupefacenti, alla prevenzione, al trattamento, alle cure, alla riduzione del rischio e del danno, alla riabilitazione, al reinserimento sociale e al recupero. Se del caso, l’Agenzia adotta un approccio sensibile alle specificità di genere e tiene conto della dimensione dell’età. Le attività relative agli interventi basati su dati probanti, alle migliori pratiche e alla sensibilizzazione possono essere adattate al contesto nazionale e attuate a livello nazionale e, ove necessario, possono essere rivolte a gruppi specifici. 2.   Le attività relative agli interventi basati su dati probanti, alle migliori pratiche e alla sensibilizzazione di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme in materia di diritti umani e gli orientamenti politici esposti nei documenti strategici dell’Unione applicabili in materia di stupefacenti. 3.   L’Agenzia promuove l’attuazione degli standard di qualità esistenti per la prevenzione delle droghe e, se del caso, li aggiorna. L’Agenzia organizza o sostiene la formazione di cui all’. L’Agenzia elabora, se del caso, standard di qualità per la riduzione del rischio e del danno, il trattamento, il recupero, le cure e la riabilitazione. 4.   L’Agenzia può offrire sostegno agli Stati membri e, previo accordo di questi ultimi, li assiste nello sviluppo di interventi nazionali nell’ambito del suo mandato.
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