Art. 15
Rete di laboratori medico-legali e tossicologici
In vigore dal 27 giu 2023
Rete di laboratori medico-legali e tossicologici
1. L’Agenzia istituisce una rete di laboratori medico-legali e tossicologici che si occupano di studi medico-legali e tossicologici sugli stupefacenti e sui danni connessi agli stupefacenti («rete»).
2. La rete funge principalmente da spazio per:
a)
la produzione di dati e lo scambio di informazioni sui nuovi sviluppi e le nuove tendenze;
b)
l’organizzazione di formazioni ai fini del rafforzamento delle competenze degli esperti medico-legali nel settore degli stupefacenti e tossicologici;
c)
l’apporto di ausilio all’attuazione di sistemi di garanzia della qualità; e
d)
l’ulteriore armonizzazione dei metodi di raccolta dei dati e di analisi.
I punti focali nazionali sono informati periodicamente, almeno una volta all’anno, in merito alle attività della rete. I punti focali nazionali hanno accesso alle informazioni e ai dati prodotti dalla rete.
3. Ogni Stato membro ha il diritto di designare nella rete, tramite il suo rappresentante nel consiglio di amministrazione, fino a tre laboratori specializzati in analisi medico-legale, in tossicologia o in altri settori pertinenti connessi agli stupefacenti che fungano da laboratori rappresentativi nazionali. L’Agenzia può selezionare, per specifici progetti, ulteriori laboratori o esperti che si occupano in particolare di studi medico-legali e tossicologici sugli stupefacenti e sui danni connessi agli stupefacenti.
4. Il Centro comune di ricerca della Commissione è membro della rete e vi rappresenta la Commissione.
5. La rete coopera strettamente con le reti e le organizzazioni esistenti attive nello stesso settore della rete e tiene conto del loro lavoro al fine di evitare sovrapposizioni. La rete Reitox è informata regolarmente, e almeno una volta all’anno, del lavoro della rete.
6. L’Agenzia presiede la rete e convoca almeno una riunione all’anno. La rete può decidere di creare gruppi di lavoro, che possono essere presieduti da suoi membri.
7. La rete consente all’Agenzia di avere accesso ai dati medico-legali e tossicologici generati o raccolti dai laboratori della rete, anche per l’analisi delle nuove sostanze psicoattive ove necessario.
8. Se del caso, l’Agenzia individua e finanzia progetti specifici per sviluppare il lavoro della rete sulla base di norme e procedure chiare e trasparenti preliminarmente stabilite. L’Agenzia stabilisce tali norme e procedure prima dell’individuazione di tali progetti
9. L’Agenzia crea una banca dati per conservare, analizzare e rendere disponibili le informazioni e i dati raccolti o prodotti dalla rete, conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, compreso l’, paragrafo 8, e l’.
Storico versioni
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