Art. 13

Sistema europeo di allerta antistupefacenti

In vigore dal 27 giu 2023
Sistema europeo di allerta antistupefacenti 1.   L’Agenzia istituisce e gestisce un sistema europeo di allerta rapido antistupefacenti, a integrazione dei pertinenti sistemi di allerta nazionali e fatti salvi tali sistemi. Il sistema europeo di allerta antistupefacenti è complementare al sistema di allerta precoce di cui all’. 2.   I punti focali nazionali, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, notificano immediatamente all’Agenzia qualsiasi informazione relativa all’emergere di un grave rischio per la salute, gli aspetti sociali, la protezione o la sicurezza direttamente o indirettamente collegato agli stupefacenti e qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini del coordinamento di una risposta, ogni volta che vengono a conoscenza di informazioni di tale natura, in particolare: a) la tipologia e l’origine del rischio; b) la data e il luogo dell’evento da cui è scaturito il rischio; c) le modalità di esposizione, trasmissione o diffusione; d) i dati analitici e tossicologici; e) i metodi di identificazione; f) i rischi per la salute; g) i rischi sociali, per la protezione e per la sicurezza; h) le misure sanitarie attuate o che si intendono adottare a livello nazionale; i) altre misure diverse da quelle sanitarie; j) altre eventuali informazioni pertinenti relative al grave rischio per la salute in questione. 3.   L’Agenzia analizza e valuta le informazioni e i dati sui potenziali rischi gravi per la salute e li integra con qualsiasi informazione scientifica e tecnica ottenuta dal sistema di allerta precoce di cui all’ e da altre valutazioni delle minacce effettuate ai sensi dell’, da altri organi e organismi dell’Unione e da organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Agenzia tiene conto delle informazioni da fonti aperte e delle informazioni disponibili ottenute attraverso i suoi strumenti di raccolta dei dati, nonché di quelle ottenute dai pertinenti portatori di interessi, comprese la comunità scientifica e le organizzazioni della società civile. 4.   In base alle informazioni e ai dati ricevuti a norma del paragrafo 3, l’Agenzia procede a inviare notifiche mirate di allerta rapida di rischio alle autorità nazionali competenti, compresi i punti focali nazionali. L’Agenzia può proporre opzioni di risposta in tali notifiche di rischio. Gli Stati membri possono prendere in considerazione tali opzioni di risposta nel quadro della pianificazione della loro preparazione e delle loro attività di risposta nazionale. 5.   I punti focali nazionali, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, informano l’Agenzia delle informazioni supplementari a loro disposizione per consentire all’Agenzia di effettuare un’ulteriore analisi e valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 e delle azioni intraprese o delle misure adottate a seguito del ricevimento delle notifiche mirate di allerta rapida di rischio di cui al paragrafo 4. 6.   L’Agenzia coopera strettamente con la Commissione e con gli Stati membri al fine di garantire l’indispensabile coerenza del processo di comunicazione del rischio. 7.   L’Agenzia può estendere a paesi terzi o a organizzazioni internazionali la partecipazione al sistema europeo di allerta antistupefacenti. Tale partecipazione si basa sul principio della reciprocità ed è accompagnata da disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti per l’Agenzia. 8.   In stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, in particolare i punti focali nazionali, l’Agenzia, ove necessario, sviluppa un sistema di allerta per mettere a disposizione dei consumatori o potenziali consumatori di determinati stupefacenti le informazioni relative ai rischi specifici, se del caso. 9.   L’Agenzia aggiorna le proprie allerte antistupefacenti ogniqualvolta necessario.
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