Art. 8
Lavorazione
In vigore dal 27 giu 2023
Lavorazione
1. I tronchi del legname specificato sono lavorati unicamente in luoghi autorizzati a tal fine dalle autorità competenti, che possono essere:
a)
il primo luogo di deposito, immediatamente dopo il loro arrivo nell’Unione; oppure
b)
altre strutture in un momento successivo.
2. Prima di un’ulteriore lavorazione, i tronchi del legname specificato sono sottoposti a un trattamento con acqua calda, in condizioni adatte al legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.
3. Le cortecce e gli altri rifiuti derivanti dallo scarico e dalla lavorazione dei tronchi del legname specificato sono immediatamente distrutti mediante incenerimento in loco.
4. L’autorità competente effettua controlli fisici per verificare che le condizioni di lavorazione e il trattamento dei rifiuti del legname specificato siano conformi al presente articolo.
5. L’autorità competente ispeziona, a intervalli appropriati, tutte le popolazioni di querce situate in prossimità del luogo di deposito e di lavorazione per rilevare eventuali sintomi dell’organismo nocivo specificato.
Se sono riscontrati sintomi che possono essere stati causati dall’organismo nocivo specificato, sono effettuate ulteriori prove ufficiali secondo metodi appropriati per confermare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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