Art. 7
Deposito
In vigore dal 27 giu 2023
Deposito
1. Dopo lo scarico, i tronchi del legname specificato possono essere depositati solo nei punti di controllo frontalieri o in luoghi designati come punti di controllo a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2123, ove siano disponibili adeguate strutture per lo stoccaggio umido e approvati a tal fine dall’autorità competente pertinente, fino a quando non abbia luogo la lavorazione.
2. Dopo lo scarico dai contenitori nei luoghi di cui al paragrafo 1, i tronchi del legname specificato sono immediatamente lavorati o collocati in stoccaggio umido continuo fino alla lavorazione.
3. L’autorità competente effettua controlli fisici per verificare che le condizioni di deposito siano conformi al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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