Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «legname specificato»: legname di quercia (Quercus L.) che ha conservato la superficie rotonda naturale con corteccia, destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura e originario degli Stati Uniti d’America; 2) «organismo nocivo specificato»: il patogeno Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. de Beer, Marincowitz, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov..
Storico versioni

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