Art. 1
In vigore dal 23 giu 2023
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:
i)
che agevolanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento, o dei regolamenti (UE) n. 692/2014 (*1), (UE) n. 833/2014 (*2) o (UE) 2022/263 (*3) del Consiglio ovvero delle decisioni 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) o (PESC) 2022/266 (*7) del Consiglio; o
ii)
o altrimenti vanificano significativamente tali disposizioni; o
(*1) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)."
(*2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77)."
(*4) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16)."
(*5) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)."
(*6) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)."
(*7) Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).»;"
b)
è inserita la lettera seguente:
«i)
le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza di “armi e attrezzature militari” rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio.»
;
2)
l'articolo 6 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 5 bis è sostituito dal paragrafo seguente:
«5 bis. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che:
a)
tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell’elenco alla rubrica “Entità” dell'allegato I;
b)
tale cessione o trasferimento è completato entro il 31 dicembre 2023; e
c)
tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con le entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, prima del 3 giugno 2022.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis bis. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la conversione entro il 25 dicembre 2023, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un'entità stabilita nell'Unione, di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso l'entità di cui alla voce 101 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato I ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a)
la ricevuta di un depositario era emessa prima del 3 giugno 2022;
b)
la relativa richiesta di autorizzazione è presentata entro il 25 settembre 2023;
c)
il titolare della ricevuta di un depositario è in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante;
d)
la vendita del titolo sottostante è compatibile coi divieti imposti dal regolamento (UE) n. 833/2014, compresi gli articoli 5 e 5 septies; e
e)
nessun fondo sarà messo a disposizione di qualsiasi altra entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 quater. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui voce 695 sotto la rubrica “Persone” dell'allegato I o la messa a disposizione di tale persona fisica o di un'entità di sua proprietà di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o l'entità di sua proprietà prima del 28 febbraio 2022.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 quinquies. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
a)
elimini il controllo da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
b)
garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo presente nell'elenco.»
;
3)
all'articolo 6 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 e 215sotto la rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.»
;
4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 6 septies
L' non si applica ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.»
;
5)
l'articolo 8, è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.
(*8) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)."
(*9) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»."
Storico versioni
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