Art. 1

In vigore dal 23 giu 2023
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: 1) l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi: i) che agevolanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento, o dei regolamenti (UE) n. 692/2014 (*1), (UE) n. 833/2014 (*2) o (UE) 2022/263 (*3) del Consiglio ovvero delle decisioni 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) o (PESC) 2022/266 (*7) del Consiglio; o ii) o altrimenti vanificano significativamente tali disposizioni; o (*1)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)." (*2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)." (*3)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77)." (*4)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16)." (*5)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)." (*6)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)." (*7)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).»;" b) è inserita la lettera seguente: «i) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo o con una licenza di “armi e attrezzature militari” rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio.» ; 2) l'articolo 6 ter è così modificato: a) il paragrafo 5 bis è sostituito dal paragrafo seguente: «5 bis.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che: a) tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell’elenco alla rubrica “Entità” dell'allegato I; b) tale cessione o trasferimento è completato entro il 31 dicembre 2023; e c) tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con le entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, prima del 3 giugno 2022.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis bis.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la conversione entro il 25 dicembre 2023, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un'entità stabilita nell'Unione, di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso l'entità di cui alla voce 101 sotto la rubrica “Entità” dell'allegato I ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) la ricevuta di un depositario era emessa prima del 3 giugno 2022; b) la relativa richiesta di autorizzazione è presentata entro il 25 settembre 2023; c) il titolare della ricevuta di un depositario è in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante; d) la vendita del titolo sottostante è compatibile coi divieti imposti dal regolamento (UE) n. 833/2014, compresi gli articoli 5 e 5 septies; e e) nessun fondo sarà messo a disposizione di qualsiasi altra entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «5 quater.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui voce 695 sotto la rubrica “Persone” dell'allegato I o la messa a disposizione di tale persona fisica o di un'entità di sua proprietà di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o l'entità di sua proprietà prima del 28 febbraio 2022.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «5 quinquies.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che: a) elimini il controllo da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo presente nell'elenco.» ; 3) all'articolo 6 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 e 215sotto la rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.» ; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 septies L' non si applica ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.» ; 5) l'articolo 8, è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. (*8)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)." (*9)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»."
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