Art. 6

Individuazione e tutela delle informazioni riservate

In vigore dal 21 giu 2023
Individuazione e tutela delle informazioni riservate 1.   Salvo diversamente disposto dal regolamento (UE) 2022/2065 o dall’ del presente regolamento, la Commissione non divulga né rende accessibili le informazioni o i documenti che raccoglie o riceve nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche. 2.   Quando sequestra documenti o le viene dato volontariamente accesso a documenti nell’ambito di ispezioni a norma dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2022/2065, o riceve in altro modo documenti o accesso a informazioni a norma dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione informa le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati o, se del caso, altre persone fisiche o giuridiche interessate di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, del fatto che può essere concesso l’accesso a tali informazioni conformemente all’ del presente regolamento. In ogni caso, quando forniscono volontariamente informazioni alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 o del presente regolamento, le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, altre persone fisiche o giuridiche interessate accettano che possa essere concesso l’accesso a tali informazioni conformemente all’ del presente regolamento. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, alle altre persone fisiche o giuridiche interessate da cui traggono origine i documenti del suo fascicolo di individuare i documenti e le dichiarazioni o relative parti che, a loro parere, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate, e di individuare le persone fisiche e giuridiche in relazione alle quali tali informazioni sono considerate riservate. La Commissione può inoltre fissare un termine entro il quale le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati o, se del caso, le altre persone fisiche o giuridiche interessate di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 devono indicare le parti di una decisione della Commissione che, a loro avviso, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. 4.   La Commissione può fissare un termine entro il quale il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessato o, se del caso, la persona fisica o giuridica interessata di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, può: a) per ogni singolo documento e banca dati o relative parti, motivare le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate; b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle banche dati, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile; c) fornire una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione espunta. 5.   Se i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, la persona fisica o giuridica interessata di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 non rispettano i paragrafi 2 e 3, la Commissione può concludere che le informazioni in questione non contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. 6.   Se stabilisce che determinate informazioni che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, una persona fisica o giuridica interessata di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 ritengono riservate possono essere divulgate, o perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, la Commissione informa i fornitori interessati o la persona fisica o giuridica interessata in merito alla sua intenzione di divulgarle nel caso non riceva obiezioni entro una settimana. Se i fornitori o la persona fisica o giuridica in questione si oppongono alla divulgazione, la Commissione può adottare una decisione motivata in cui indica il termine a partire dal quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine deve contemplare un lasso di tempo non inferiore a una settimana a decorrere dalla data della notifica. La decisione è notificata ai fornitori interessati o alla persona fisica o giuridica interessata.
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