Art. 5

Accesso al fascicolo

In vigore dal 21 giu 2023
Accesso al fascicolo 1.   Su richiesta, la Commissione concede l’accesso al fascicolo al destinatario delle constatazioni preliminari comunicate a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, dell’articolo 74, paragrafo 3, e dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2022/2065 («il destinatario»). L’accesso al fascicolo non è concesso prima della notifica delle constatazioni preliminari. 2.   Nel consentire l’accesso al fascicolo, la Commissione fornisce al destinatario tutti i documenti citati nelle constatazioni preliminari, fatte salve le espunzioni effettuate a norma dell’ al fine di proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione consente inoltre l’accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni, secondo una procedura di divulgazione da stabilire mediante decisione della Commissione. La procedura di divulgazione si basa sui seguenti criteri: a) l’accesso ai documenti è concesso soltanto a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dal destinatario e indicati espressamente, i cui nominativi sono comunicati preventivamente alla Commissione. b) I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati devono essere imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un’impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione. c) Le persone che figurano nell’elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici indicati non possono, a partire dalla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere un rapporto di lavoro con il destinatario o trovarsi in una situazione analoga a quella di un dipendente del destinatario. Se nel corso dell’indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell’indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati stringono un rapporto di questo tipo con il destinatario o con altre imprese attive sugli stessi mercati del destinatario, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati e il destinatario informano tempestivamente la Commissione in merito alle caratteristiche di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati in questione forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che non hanno più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi della lettera a) e che la Commissione non ha messo a disposizione del destinatario. Forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che continueranno a rispettare le prescrizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo. d) I consulenti giuridici ed economici e gli esperti tecnici esterni indicati non possono divulgare i documenti loro forniti o il relativo contenuto a persone fisiche o giuridiche che non abbiano sottoscritto l’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione, né possono utilizzare i documenti loro forniti o il relativo contenuto per fini diversi da quelli di cui all’, paragrafo 9. e) Nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione può essere effettuata per via elettronica o (per alcuni o per tutti i documenti) presso i locali della Commissione. 4.   In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l’accesso a determinati documenti o di concedere l’accesso a documenti parzialmente espunti a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 3, se stabilisce che il danno che la parte che ha trasmesso i documenti in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sarebbe nel complesso maggiore dei benefici della divulgazione dei documenti nella loro forma integrale ai fini dell’esercizio del diritto di essere ascoltati. 5.   A norma dell’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Anche la corrispondenza tra la Commissione e altre autorità pubbliche, comprese altre istituzioni dell’UE o di paesi terzi, e altri tipi di documenti sensibili possono essere oggetto di analoghe tutele. 6.   I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati espressamente di cui al paragrafo 3 possono, entro una settimana dal ricevimento dell’accesso a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito al destinatario a norma del paragrafo 2, al fine di mettere tale versione non riservata a disposizione del destinatario, o di estendere la possibilità di accesso al fascicolo, a norma della procedura di divulgazione, ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni indicati espressamente. Tali accessi supplementari possono essere concessi soltanto in via eccezionale e a condizione che siano indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto del destinatario di essere ascoltato. 7.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 4 a 6, la Commissione può richiedere alla parte che ha presentato i documenti in questione di fornirne una versione non riservata a norma dell’. 8.   Laddove ritenga che una richiesta a norma del paragrafo 6 sia fondata nell’ottica di garantire che il destinatario sia in grado di esercitare il diritto di essere ascoltato in modo effettivo, la Commissione chiede alla parte che ha fornito le informazioni in questione di accettare di mettere a disposizione del destinatario una versione non riservata o di accettare di estendere ad altre persone o imprese indicate espressamente la possibilità di accesso, a norma della procedura di divulgazione, soltanto per quanto riguarda i documenti in questione. 9.   In caso di rifiuto della parte che ha fornito le informazioni, la Commissione adotta una decisione che stabilisce la procedura di divulgazione dei documenti in questione. 10.   I documenti ottenuti attraverso l’accesso al fascicolo fornito a norma del presente articolo sono utilizzati solo ai fini dei pertinenti procedimenti, nell’ambito dei quali è stato concesso l’accesso ad essi, o dei procedimenti giudiziari o amministrativi, collegati ai primi, riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2065. 11.   In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell’accesso al fascicolo di cui al paragrafo 3, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l’accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell’, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.
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