Art. 3

Azioni di monitoraggio

In vigore dal 21 giu 2023
Azioni di monitoraggio 1.   Quando ordina a un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi di consentire l’accesso alle sue banche dati o ai suoi sistemi algoritmici a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione può indicare i mezzi tecnici o le interfacce con cui i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono consentire tale accesso. 2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi cui è stato così ordinato a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 consentono l’accesso in modo tempestivo ed efficace, permettendo alla Commissione di accedere a tutte le informazioni contenute nelle banche dati di rilievo e a tutte le informazioni in relazione all’algoritmo in questione necessarie per valutare l’attuazione e l’osservanza del regolamento (UE) 2022/2065 da parte del fornitore in oggetto. 3.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi cui è stato ordinato di consentire l’accesso a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 devono rispettare le prescrizioni dell’ del presente regolamento. 4.   Quando la Commissione impone a un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi l’obbligo di conservare tutti i documenti necessari per la valutazione dell’attuazione e dell’osservanza del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione definisce i termini di conservazione, compresi il periodo e l’ambito di applicazione dei documenti da conservarsi soggetti a tale obbligo. Tale periodo può essere prorogato, se necessario, per la valutazione dell’attuazione e dell’osservanza del regolamento (UE) 2022/2065. 5.   Quando nomina esperti o revisori esterni che la assistono nel monitoraggio dell’effettiva attuazione e osservanza del regolamento (UE) 2022/2065 da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell’articolo 72, paragrafo 2, di tale regolamento, la Commissione garantisce che tali esperti e revisori siano indipendenti dal fornitore interessato e dispongano di comprovate competenze e conoscenze nella materia in cui la assistono. 6.   Al fine di garantire l’indipendenza conformemente al paragrafo 5, la Commissione, nel nominare esperti o revisori a norma di tale paragrafo, tiene conto dell’esistenza di un assetto condiviso in termini di proprietà, governance, gestione, personale o risorse degli esperti o revisori esterni interessati, nonché dell’esistenza di rapporti contrattuali con il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione nei 24 mesi precedenti il procedimento svolto dalla Commissione. L’esperto o il revisore designato deve rimanere indipendente per tutta la durata dell’incarico. 7.   Per garantire che gli esperti e i revisori possiedano le competenze e le conoscenze necessarie ai sensi del paragrafo 5, la Commissione, nel nominare un esperto o un revisore a norma di tale paragrafo, tiene conto della comprovata esperienza dell’esperto nella materia in cui la assiste o della sua comprovata competenza tecnica per effettuare audit su tale materia.
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