Art. 2

Spiegazioni fornite durante le ispezioni

In vigore dal 21 giu 2023
Spiegazioni fornite durante le ispezioni 1.   Le spiegazioni richieste dalla Commissione o dalle persone che la accompagnano a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2022/2065 sono fornite esclusivamente dai rappresentanti autorizzati o dai membri del personale di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, di un fornitore di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, da altre persone di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento. Le spiegazioni fornite possono essere registrate in qualsiasi forma dai funzionari della Commissione o dalle persone che li accompagnano. 2.   Successivamente all’ispezione, una copia di ogni registrazione effettuata a norma del paragrafo 1 è messa a disposizione del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, del fornitore di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o delle altre persone di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 interessate dall’ispezione. 3.   Qualora un rappresentante o un membro del personale di cui al paragrafo 1 sia stato invitato a fornire spiegazioni e le abbia fornite, ma non sia stato autorizzato a fornire spiegazioni per conto del fornitore o della persona interessata, la Commissione fissa un termine entro il quale il fornitore o la persona interessata può trasmettere alla Commissione eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni delle spiegazioni fornite da tale rappresentante o membro del personale. Queste rettifiche, modifiche o integrazioni vengono aggiunte alle spiegazioni registrate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La possibilità per il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi, il fornitore di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o, se del caso, le altre persone di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, di comunicare alla Commissione rettifiche, modifiche o integrazioni in merito alle spiegazioni fornite a norma del paragrafo 3 lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di irrogare ammende e penalità di mora a norma, rispettivamente, degli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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