Art. 1

In vigore dal 21 giu 2023
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 è così rettificato: 1) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste deve o intende soddisfare.»; 2) (non riguarda la versione italiana).
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