Art. 1
In vigore dal 21 giu 2023
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 è così rettificato:
1)
al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste deve o intende soddisfare.»;
2)
(non riguarda la versione italiana).
Storico versioni
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