Art. 1
Dettagli e formato delle informazioni sulle indagini ufficiali, sulle migliori prassi e sulle ulteriori misure relative alla contaminazione con prodotti e sostanze non autorizzati
In vigore dal 20 giu 2023
Dettagli e formato delle informazioni sulle indagini ufficiali, sulle migliori prassi e sulle ulteriori misure relative alla contaminazione con prodotti e sostanze non autorizzati
Gli Stati membri utilizzano il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il formulario di cui all’allegato del presente regolamento per mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i risultati documentati delle indagini ufficiali svolte a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, delle eventuali misure adottate dalle autorità competenti al fine di formulare migliori prassi e delle ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
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