Art. 1
In vigore dal 19 giu 2023
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:
1.
all’, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
sono conformi alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (*1);
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).»;"
2.
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2023:1674:oj#art-1