Art. 6

Elusione

In vigore dal 16 giu 2023
Elusione 1.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato prodotti progettati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà durante le prove effettuate dalle autorità degli Stati membri incaricate dei controlli sulla conformità dei prodotti, al fine di ottenere un risultato più favorevole per uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti. Sono compresi, tra l'altro, i prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e di conseguenza alterare automaticamente il loro comportamento o le loro proprietà e i prodotti preimpostati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà al momento della prova. 2.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non prescrivono istruzioni di prova, specifiche per le prove effettuate dalle autorità degli Stati membri incaricate dei controlli sulla conformità dei prodotti, che alterino il comportamento o le proprietà dei prodotti al fine di ottenere un risultato più favorevole per uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti. È compresa, tra l'altro, la prescrizione di un intervento manuale sul prodotto in preparazione alla prova, che ne alteri il comportamento o le proprietà dal punto di vista dell'uso normale da parte dell'utente. 3.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato prodotti progettati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà entro un breve periodo di tempo successivo all'immissione in servizio del prodotto, provocando un peggioramento di uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti.
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