Art. 6

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

In vigore dal 16 giu 2023
Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX.
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