Art. 1

Rilevazione di difformità

In vigore dal 14 giu 2023
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato: 1) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «L’EUTL fa parte del registro dell’Unione.»; b) ai paragrafi 2, 3 e 4, le parole «l’EUTL» sono sostituite da «la banca dati elettronica standardizzata»; 2) l’articolo 6 è così modificato: a) nel titolo, le parole «e l’EUTL» sono soppresse; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione verifichi e registri le operazioni che riguardano le quote e le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo 3. Tutte le operazioni che interessano unità di quote sono eseguite nel registro dell’Unione e sono registrate e verificate prima e dopo l’esecuzione delle procedure di gestione dei conti. L’amministratore centrale può stabilire un collegamento riservato di comunicazione tra il registro dell’Unione e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l’adesione all’Unione.» ; 3) all’articolo 7, paragrafo 4, le parole «e dell’EUTL» sono soppresse; 4) l’articolo 23 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I conti nel registro dell’Unione dispongono di un elenco dei conti di fiducia.» ; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter: «3 bis.   L’amministratore centrale può fissare una soglia al di sopra della quale le operazioni possono essere eseguite solo su conti che figurano nell’elenco dei conti di fiducia. 3 ter.   I rappresentanti dei conti possono fissare soglie per le operazioni nei propri conti. I limiti devono essere approvati da un secondo rappresentante del conto o da un amministratore nazionale.» ; 5) all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), le parole «o dell’EUTL» sono soppresse; 6) all’articolo 52 e all’articolo 53, paragrafo 2, le parole «nell’EUTL» sono sostituite da «nel registro dell’Unione»; 7) all’articolo 55 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   All’avvio di un trasferimento, il rappresentante autorizzato indica se il trasferimento è eseguito tra titolari di conti appartenenti allo stesso gruppo.» ; 8) al titolo III, «Disposizioni tecniche comuni», il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente: «CAPO 1 REQUISITI TECNICI DEL REGISTRO DELL’UNIONE »; 9) l’articolo 60 è così modificato: a) nel titolo, le parole «e dell’EUTL» sono soppresse; b) il paragrafo 1 è così modificato: i) alla lettera b), le parole «tra il registro dell’Unione e l’EUTL» sono soppresse; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il registro dell’Unione risponda tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.»; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione sia dotato di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di guasti o incidenti gravi, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.» ; d) al paragrafo 3, le parole «e dell’EUTL» sono soppresse; 10) all’articolo 62, le parole «dall’EUTL» sono soppresse; 11) all’articolo 65, le parole «o all’EUTL» e «o dell’EUTL» sono soppresse; 12) all’articolo 66, paragrafo 2, le parole «o nell’EUTL» sono soppresse; 13) l’articolo 68 è così modificato: a) al paragrafo 1, l’inciso «,da parte dell’EUTL,» è soppresso; b) al paragrafo 4, le parole «dell’EUTL» sono sostituite da «del registro dell’Unione»; 14) all’articolo 70, le parole «l’EUTL» sono sostituite da «il registro dell’Unione»; 15) l’articolo 71 è sostituito dal seguente: «Articolo 71 Rilevazione di difformità Per le procedure concluse attraverso il collegamento diretto di comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatizzati di cui all’articolo 72, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l’interruzione della procedura mediante l’invio di un codice di risposta al controllo automatico.» ; (16) all’articolo 72, paragrafo 2, le parole «dall’EUTL» sono sostituite da «dal registro dell’Unione»; (17) l’articolo 73 è sostituito dal seguente: «Articolo 73 Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte del registro dell’Unione 1.   L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione avvii periodicamente la verifica della concordanza dei dati per accertarsi che i dati registrati relativamente ai conti e alle quote detenute corrispondano alle operazioni eseguite nel registro dell’Unione. L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione registri tutte le procedure. 2.   Se durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1 si rileva un’incongruenza relativamente ai conti o alle quote detenute nell’ambito della suddetta verifica periodica, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione non consenta la conclusione di qualsiasi altra procedura inerente ai conti o alle quote detenute interessati dall’incongruenza. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ogni incongruenza all’amministratore centrale e agli amministratori dei conti o delle quote detenute interessati.» ; (18) l’articolo 74 è sostituito dal seguente: «Articolo 74 Completamento delle procedure 1.   Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate al registro dell’Unione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, si considerano completate a seguito dell’esecuzione di tutti i controlli automatizzati. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione interrompa automaticamente la conclusione dell’operazione o della procedura che non abbia potuto essere conclusa entro 24 ore dalla sua comunicazione. 2.   La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’articolo 73 si considera completata quando sono state risolte tutte le incongruenze per un’ora e una data specifiche per specifici conti o quote detenute e la procedura di verifica della concordanza dei dati è stata riavviata e conclusa correttamente.» ; (19) all’articolo 76, le parole «prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento di comunicazione tra la nuova versione intermedia o ufficiale del software e l’EUTL» sono soppresse; (20) l’articolo 77 è così modificato: a) ai paragrafi 1 e 5, sono soppresse, rispettivamente, le parole «e nell’EUTL» e «e l’EUTL»; b) ai paragrafi 5, 6 e 7, sono soppresse, rispettivamente, le parole «o dell’EUTL» e «o nell’EUTL»; (21) all’articolo 79, paragrafo 1, le parole «nell’EUTL o» sono soppresse; (22) l’articolo 80 è così modificato: a) al paragrafo 1, le parole «nell’EUTL e» sono soppresse; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) nella prima frase, le parole «e nell’EUTL» sono soppresse; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le forze di polizia o le autorità di contrasto o gli organi giudiziari, le autorità fiscali di uno Stato membro e la Procura europea (EPPO);»; c) al paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «I soggetti presentano eventuali richieste all’amministratore centrale o a un amministratore nazionale utilizzando il modello di cui all’allegato XIV.»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I soggetti che hanno avuto accesso ai dati alle condizioni sopra descritte condividono con l’amministratore centrale, se lo ritengono necessario, le loro conclusioni generali sulle implicazioni giuridiche o tecniche delle operazioni con quote di emissione, compresi i risultati generali volti a migliorare la comprensione delle implicazioni giuridiche dei processi analizzati e a contribuire all’evoluzione delle politiche senza fare riferimento ai dati di singoli conti od operazioni.» ; e) al paragrafo 7, le parole «e nell’EUTL» sono soppresse; f) al paragrafo 10, le parole «L’EUTL e il registro dell’Unione non possono» sono sostituite dalle parole «Il registro dell’Unione non può»; (23) all’articolo 82, le parole «e dell’EUTL» sono soppresse; (24) gli allegati III, IV, VI, VII, VIII e XIII sono modificati conformemente all’allegato I; (25) il testo che figura nell’allegato II è aggiunto come allegato XIV.
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