Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2020/2170

In vigore dal 14 giu 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2020/2170 Il regolamento (UE) 2020/2170 è così modificato: 1) all' è aggiunto il secondo comma seguente: «Le merci elencate nell'allegato originarie del Regno Unito e soggette a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (*1) che sono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono anch'esse ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell'Unione se tali merci sono immesse in libera circolazione nel territorio dell'Irlanda del Nord. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).»;" 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 1 ter per modificare il presente regolamento al fine di aggiungere all'elenco di cui all'allegato alcune categorie di merci originarie del Regno Unito e soggette a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che sono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a condizione che il Regno Unito abbia fornito all'Unione la prova soddisfacente della necessità che tali merci siano immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord. Articolo 1 ter 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o luglio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 1 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*2)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 3) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.
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