Art. 7

Componenti di sicurezza

In vigore dal 14 giu 2023
Componenti di sicurezza 1.   Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell'allegato II. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato II in considerazione dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, includendo nell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza un componente di sicurezza nuovo oppure eliminando da tale elenco un componente di sicurezza presente. 3.   Uno Stato membro che nutre preoccupazioni in merito a un componente di sicurezza incluso o meno nell'elenco di cui all'allegato II informa immediatamente la Commissione delle proprie preoccupazioni e fornisce motivazioni a sostegno delle stesse.
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