Art. 52

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 giu 2023
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 14 gennaio 2027. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal 13 luglio 2023mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell' di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell' della direttiva 2006/42/CE. 2.   I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell' della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.
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