Art. 5
Protezione delle persone durante l'installazione e l'uso di macchine o prodotti correlati
In vigore dal 14 giu 2023
Protezione delle persone durante l'installazione e l'uso di macchine o prodotti correlati
Gli Stati membri possono stabilire requisiti per garantire che le persone, compresi i lavoratori, siano protette durante l'installazione e l'utilizzo di macchine o prodotti correlati, a condizione che tali norme non consentano la modifica di una macchina o di un prodotto correlato in un modo non compatibile con il presente regolamento.
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