Art. 49
Riservatezza
In vigore dal 14 giu 2023
Riservatezza
1. Tutte le parti rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti conformemente al presente regolamento:
a)
i dati personali;
b)
informazioni commercialmente riservate e segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale, salvo che la divulgazione sia nell'interesse pubblico.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità nazionali competenti e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza il preventivo accordo dell'autorità nazionale competente dalla quale tali informazioni provengono.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza né gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni ai sensi del diritto penale.
4. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare informazioni riservate con le autorità di regolamentazione di paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi e intese di riservatezza, bilaterali o multilaterali qualora tali accordi e intese garantiscano che qualsiasi scambio di informazioni sia conforme al diritto dell'Unione applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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