Art. 44
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 14 giu 2023
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se, in esito alla procedura di cui all', paragrafi 4, 6 e 7, sono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria agli atti giuridici dell'Unione, la Commissione si consulta senza ritardo con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza ritardo ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le opportune misure restrittive, come il ritiro, nei confronti del prodotto non conforme rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento è attribuita a lacune nelle norme armonizzate di cui all', paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento o nelle o nelle specifiche comuni di cui all', paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento, la Commissione applica, rispettivamente, la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012 o all', paragrafo 8, del presente regolamento.
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