Art. 4

Libera circolazione

In vigore dal 14 giu 2023
Libera circolazione 1.   Gli Stati membri non ostacolano, per ragioni relative agli aspetti trattati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o la messa in servizio di macchine o di prodotti correlati conformi al presente regolamento. 2.   In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono l'esposizione di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento non conforme al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che tale prodotto non è conforme al presente regolamento e non sarà messo a disposizione sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme. Durante le dimostrazioni sono adottate precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.
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Libera circolazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2023/1230) — Testo vigente | Portale Normativo