Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 giu 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti: a) attrezzature intercambiabili; b) componenti di sicurezza; c) accessori di sollevamento; d) catene, funi e cinghie; e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Il presente regolamento si applica altresì alle quasi-macchine. Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono indicati come «prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento». 2.   Il presente regolamento non si applica a quanto segue: a) i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento; c) le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all'interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell'impianto in questione; d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto; f) i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento; g) i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli; h) i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli; i) i trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori; j) i veicoli a motore esclusivamente da competizione; k) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità; l) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico; m) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori; n) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; o) le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; p) i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell'ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE: i) elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente; ii) apparecchiature audio e video; iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; iv) macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali; v) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; vi) motori elettrici; q) i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti: i) apparecchiature di collegamento e di controllo; ii) trasformatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1230:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo