Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 giu 2023
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
a)
attrezzature intercambiabili;
b)
componenti di sicurezza;
c)
accessori di sollevamento;
d)
catene, funi e cinghie;
e)
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Il presente regolamento si applica altresì alle quasi-macchine.
Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono indicati come «prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento».
2. Il presente regolamento non si applica a quanto segue:
a)
i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
b)
le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
c)
le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all'interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell'impianto in questione;
d)
le armi, incluse le armi da fuoco;
e)
i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
f)
i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento;
g)
i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
h)
i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
i)
i trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori;
j)
i veicoli a motore esclusivamente da competizione;
k)
le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità;
l)
le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico;
m)
le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori;
n)
gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
o)
le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
p)
i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell'ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
i)
elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente;
ii)
apparecchiature audio e video;
iii)
apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
iv)
macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali;
v)
apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
vi)
motori elettrici;
q)
i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti:
i)
apparecchiature di collegamento e di controllo;
ii)
trasformatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1230:oj#art-2