Art. 19
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 14 giu 2023
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
b)
qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli operatori economici conservano le informazioni di cui in tale paragrafo per un periodo di almeno 10 anni dal momento in cui abbiano fornito o siano stati loro forniti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
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