Art. 14
Obblighi degli importatori di quasi-macchine
In vigore dal 14 giu 2023
Obblighi degli importatori di quasi-macchine
1. Gli importatori immettono sul mercato soltanto quasi-macchine conformi.
2. Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parte B, che la quasi-macchina sia accompagnata dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all', paragrafi 5, 6 e 8.
L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che una quasi-macchina non sia conforme al presente regolamento non la immette sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, se la quasi-macchina presenta un rischio per quanto riguarda i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il sito internet, l'indirizzo di posta elettronica o altri contatti digitali ai quali possono essere contattati sulla quasi-macchina oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento della quasi-macchina. Le informazioni relative al contatto sono scritte in una lingua facilmente comprensibile dalla persona incaricata dell'incorporazione della quasi-macchina e per le autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che le quasi-macchine siano accompagnate dalle istruzioni per l'assemblaggio di cui all', paragrafo 7.
5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui la quasi-macchina è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non compromettano la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che la quasi-macchina che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le azioni correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, se la quasi-macchina presenta un rischio per quanto riguarda i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione la quasi-macchina sul mercato, dando in particolare informazioni dettagliate sulla non conformità e su eventuali azioni correttive intraprese.
7. Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di incorporazione UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato della quasi-macchina e si accertano che la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parte B, possa essere resa disponibile a tali autorità su loro richiesta.
8. A seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a tale autorità, in formato cartaceo o digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della quasi-macchina rispetto al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione adottata per eliminare i rischi per quanto riguarda i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute presentati da una quasi-macchina che hanno immesso in commercio.
Storico versioni
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