Art. 1

In vigore dal 13 giu 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010), originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese 9,6  % A526 Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese 23,5  % A527 Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese 6,5  % A528 Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese 17  % A529 Tutte le altre società 66,7  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di legno compensato di okoumé venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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