Art. 1

Domande di anticipo degli aiuti presentate dai richiedenti

In vigore dal 12 giu 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «e bis) qualora gli Stati membri decidano di versare anticipi degli aiuti a norma dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), l’importo massimo dell’anticipo espresso in percentuale degli aiuti cui i richiedenti hanno diritto e le disposizioni per la concessione di tale anticipo; (*1)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).»;" 2) dopo l’articolo 3 è inserito l’articolo 3 bis seguente: «Articolo 3 bis Domande di anticipo degli aiuti presentate dai richiedenti 1.   Gli Stati membri che decidono di versare anticipi degli aiuti, a norma dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116, stabiliscono la forma, il contenuto, la frequenza e il termine delle domande di anticipo degli aiuti presentate dai richiedenti. 2.   Gli Stati membri specificano i documenti da presentare a sostegno delle domande di anticipo degli aiuti, compresi i documenti necessari per calcolare l’importo cui i richiedenti hanno diritto.» ; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   I richiedenti presentano una domanda di aiuto, anche nel caso in cui sia stato versato un anticipo, per chiedere il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività del programma destinato alle scuole. La domanda di aiuto può essere presentata solo dopo la piena attuazione delle attività cui si riferisce la domanda di aiuto.» ; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Nel caso in cui sia stato versato un anticipo, la domanda di aiuto contiene informazioni sull’importo di tale anticipo.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri specificano i documenti da presentare a sostegno delle domande di aiuto. Come requisito minimo, gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono suffragati da documenti giustificativi attestanti: a) che i quantitativi sono stati forniti o distribuiti e/o che i materiali o i servizi sono stati forniti ai fini del programma destinato alle scuole; e, b) qualora lo Stato membro utilizzi un sistema basato sui costi, il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, distribuiti o consegnati, corredato di una ricevuta o di una prova di pagamento o equivalente. Per le domande di aiuto relative a misure educative di accompagnamento e a monitoraggio, valutazione e pubblicità, il documento giustificativo contiene anche la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.» ; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Pagamento dell’aiuto, compreso il versamento di anticipi 1.   Gli anticipi dell’aiuto sono versati dall’autorità competente solo su presentazione di una domanda a norma dell’articolo 3 bis del presente regolamento e, qualora sia richiesta la costituzione della cauzione di cui all’articolo 15 ter del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (*2), del documento giustificativo della costituzione di tale cauzione, a meno che l’autorità competente non disponga già della prova che la cauzione è stata costituita. 2.   L’aiuto per il rimborso delle spese sostenute per l’attuazione del programma destinato alle scuole è versato dall’autorità competente solo su presentazione di una domanda corredata dei documenti giustificativi richiesti a norma dell’articolo 4. Gli aiuti sono pagati entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto, salvo avvio di indagini amministrative. Se è stato versato un anticipo, il pagamento degli aiuti è pari alla differenza tra l’importo dell’aiuto da versare e l’importo dell’anticipo versato. (*2)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).»;" 5) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I trasferimenti fra le ripartizioni definitive a norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui non siano stati effettuati trasferimenti fra ripartizioni indicative, sono notificati nella domanda di aiuto dell’Unione di cui all’articolo 3 del presente regolamento o nella notifica di cui al secondo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri che effettuano trasferimenti fra le ripartizioni definitive dopo il 31 gennaio conformemente al primo comma del presente paragrafo li notificano alla Commissione entro il 31 agosto successivo all’anno scolastico in questione.» ; 6) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali disposizioni comprendono le verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di anticipo degli aiuti di cui all’articolo 3 bis e di tutte le domande di aiuto di cui all’articolo 4, prima del pagamento. Gli Stati membri controllano, per ogni domanda, un campione rappresentativo dei documenti giustificativi allegati alla domanda.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi effettuati per le domande di aiuto di cui all’articolo 4 sono integrati da controlli in loco a norma dell’articolo 10.» .
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