Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 giu 2023
Disposizioni transitorie 1.   Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall’, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo già assegnato è messa a disposizione: a) a decorrere dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, se il periodo contingentale non è suddiviso in sottoperiodi; b) secondo le norme specifiche applicabili a ciascun contingente tariffario, se il contingente tariffario ha un periodo suddiviso in sottoperiodi. Se uno o più sottoperiodi sono già scaduti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo disponibile nei sottoperiodi scaduti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e il quantitativo effettivamente assegnato è messa a disposizione a partire dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall’, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo già immesso in libera pratica prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è messa a disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di aumento dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che beneficeranno dell’assegnazione del quantitativo supplementare è rimborsata la differenza tra il dazio già pagato e il dazio contingentale. In caso di riduzione dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato ed è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore a quello nuovo, gli operatori non sono tenuti a corrispondere alcun dazio supplementare per i quantitativi contingentali importati che superano i nuovi volumi disponibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1142:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo