Art. 12
Comunicazione
In vigore dal 8 giu 2023
Comunicazione
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri:
a)
i risultati delle indagini svolte a norma dell’, paragrafo 1, al di fuori delle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando i modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (6);
b)
una relazione sulle misure adottate nell’anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 5 a 9;
c)
i risultati delle indagini svolte a norma dell’ nelle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II.
Storico versioni
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