Art. 11

Spostamento all’interno del territorio dell’Unione delle piante specificate

In vigore dal 8 giu 2023
Spostamento all’interno del territorio dell’Unione delle piante specificate 1.   Le piante specificate, ad esclusione delle piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., che hanno trascorso parte del loro ciclo di vita in aree delimitate istituite a norma dell’ possono essere spostate al di fuori delle aree delimitate solo se soddisfano una delle prescrizioni seguenti e sono accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato previo accertamento del rispetto di una delle prescrizioni seguenti: a) prima dello spostamento sono state sottoposte a un’ispezione e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti: i) è registrato ai fini del controllo delle prescrizioni del presente regolamento; ii) sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti lo spostamento e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate; iii) è fisicamente isolato contro l’introduzione dell’organismo nocivo specificato; iv) prima dello spostamento al di fuori delle aree delimitate è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate; b) prima dello spostamento sono state sottoposte a un’ispezione e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti: i) è registrato ai fini del controllo delle prescrizioni del presente regolamento; ii) sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti lo spostamento e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate; iii) le piante specificate sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato; iv) prima dello spostamento al di fuori delle aree delimitate è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate; c) dopo la raccolta sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato. 2.   Le piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., ad esclusione delle sementi, che sono originarie di aree delimitate istituite a norma dell’ possono essere spostate al di fuori delle aree delimitate solo se soddisfano una delle prescrizioni seguenti e sono accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato previo accertamento del rispetto di una delle prescrizioni seguenti: a) dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo non è stato rilevato alcun segno dell’organismo nocivo specificato nel luogo di produzione; b) le piante sono state sottoposte a un trattamento adeguato, atto a proteggerle dall’organismo nocivo specificato.
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