Art. 10
Introduzione nell’Unione delle piante specificate
In vigore dal 8 giu 2023
Introduzione nell’Unione delle piante specificate
1. Le piante specificate, ad esclusione delle piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., possono essere introdotte nell’Unione solo se soddisfano una delle prescrizioni seguenti:
a)
sono originarie di un paese in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo;
b)
sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante (NPPO) ha riconosciuto come indenne dall’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4; il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d’origine»;
c)
prima dell’esportazione sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti:
i)
è registrato e controllato dall’NPPO nel paese di origine;
ii)
sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti l’esportazione e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate;
iii)
è fisicamente isolato contro l’introduzione dell’organismo nocivo specificato;
iv)
durante lo spostamento prima dell’esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate;
d)
prima dell’esportazione sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale e sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato, e sono originarie di un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti:
i)
è registrato e controllato dall’NPPO nel paese di origine;
ii)
sono state effettuate ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti l’esportazione e non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate;
iii)
le piante specificate sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato;
iv)
durante lo spostamento prima dell’esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione delle piante specificate;
e)
dopo la raccolta sono state sottoposte a un trattamento efficace atto a garantire che siano indenni dall’organismo nocivo specificato e tale trattamento è indicato nel certificato fitosanitario.
2. Le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario che riporta, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», un riferimento al presente regolamento, un riferimento alla lettera del paragrafo 1 cui si conformano e il testo completo della pertinente opzione di cui a tale paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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