Art. 1

In vigore dal 7 giu 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091 e 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Repubblica popolare cinese. Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti: i) i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati, ii) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido, iii) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e iv) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Bengang Steel Plates Co., Ltd. 0  % C157 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. 10,3  % C158 Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch  (80) 10,3  % C159 Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch  (81) 10,3  % C160 Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. 31,3  % C161 Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. 31,3  % C162 Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd. 0  % C164 Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch 0  % C208 Angang Steel Company Limited 10,8  % C150 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. 0  % C151 Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. 0  % C147 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 0  % C163 Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. 10,8  % C165 Rizhao Steel Wire Co., Ltd. 10,8  % C166 Rizhao Baohua New Material Co., Ltd. 10,8  % C167 Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd. 0  % C168 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 10,8  % C156 Tutte le altre società 0  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale); b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. L’, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, vale a dire lo 0 %. 5.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell’inchiesta di restituzione. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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