Art. 8
Responsabilità dell'amministratore delle autorizzazioni
In vigore dal 6 giu 2023
Responsabilità dell'amministratore delle autorizzazioni
1. L'amministratore delle autorizzazioni:
a)
concede e revoca ai soggetti ammessi l'autorizzazione ad accedere ai dati storici convalidati di misurazione e consumo, senza indebito ritardo e su richiesta dei clienti finali secondo le procedure descritte nell'allegato;
b)
su richiesta, fornisce ai clienti finali una panoramica delle autorizzazioni attive e storiche di condivisione dei dati, conformemente all', paragrafo 2;
c)
tratta le notifiche relative all'annullamento delle autorizzazioni ricevute, conformemente alle procedure descritte nel presente regolamento;
d)
non appena è informato dell'annullamento di un'autorizzazione, informa l'amministratore dei dati misurati (fasi 3.5 e 4.9 dell'allegato), il soggetto ammesso se necessario (fase 4.11) e il cliente finale (fasi 3.4 e 4.13);
e)
tiene un registro di rilascio delle autorizzazioni per i clienti finali e, su loro richiesta, ne mette a disposizione le informazioni online, gratuitamente e senza indebito ritardo;
f)
rende pubbliche le procedure utilizzate per fornire l'accesso ai dati come descritto nel modello di riferimento e illustrato nell'allegato, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944.
2. Gli amministratori delle autorizzazioni collaborano con i soggetti ammessi e gli amministratori dei dati misurati per agevolare le prove cui sottoporre i processi di attuazione del modello di riferimento. Questa cooperazione ha luogo prima dell'attuazione dei processi e durante la stessa.
3. Se così disposto dagli Stati membri, un soggetto designato può condividere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 con l'amministratore delle autorizzazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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