Art. 7
Responsabilità del fornitore dell'accesso ai dati
In vigore dal 6 giu 2023
Responsabilità del fornitore dell'accesso ai dati
1. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, il fornitore dell'accesso ai dati mette a disposizione del pubblico mediante un'interfaccia online:
a)
tutte le procedure pertinenti da esso adottate per fornire l'accesso ai dati come descritto nel modello di riferimento di cui al presente capo e all'allegato, in cui è illustrato il caso specifico dell'accesso da parte dei clienti finali;
b)
i mezzi che consentono ai clienti finali di accedere senza indebito ritardo ai loro dati storici di misurazione e consumo, se del caso in collaborazione con l'amministratore dei dati misurati. Questo è possibile secondo le modalità descritte nell'allegato per le procedure di accesso del cliente finale ai dati storici convalidati di misurazione e consumo.
2. Il fornitore dell'accesso ai dati conserva e mette a disposizione dei clienti finali le loro informazioni di registro, compreso il momento in cui il soggetto ammesso o il cliente finale ha ricevuto l'accesso ai dati, e il tipo di dati in questione. Queste informazioni sono messe a disposizione online, gratuitamente e senza indebito ritardo ogniqualvolta il cliente finale richiede l'accesso.
3. Se così disposto dagli Stati membri, un soggetto designato può condividere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 con il fornitore dell'accesso ai dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1162:oj#art-7