Art. 6
Responsabilità dell'amministratore dei punti di misurazione
In vigore dal 6 giu 2023
Responsabilità dell'amministratore dei punti di misurazione
L'amministratore dei punti di misurazione informa senza indebito ritardo l'amministratore delle autorizzazioni e, se pertinente a livello nazionale, l'amministratore dei dati misurati, di qualsiasi modifica nell'assegnazione dei clienti finali ai punti di misurazione e di qualsiasi altra circostanza esterna che invalidi le autorizzazioni attive concesse nell'area di cui sono responsabili.
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