Art. 5
Responsabilità dell'amministratore dei dati misurati
In vigore dal 6 giu 2023
Responsabilità dell'amministratore dei dati misurati
1. Per garantire ai clienti finali e ai soggetti ammessi un accesso agevole ai dati, l'amministratore dei dati misurati:
a)
mette a disposizione dei clienti finali e dei soggetti ammessi i dati convalidati di misurazione e consumo in conformità del presente regolamento mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea, su richiesta, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo;
b)
provvede affinché i clienti finali i) possano accedere ai loro dati convalidati di misurazione e consumo; ii) possano metterli a disposizione dei soggetti ammessi e iii) li ricevano in un formato strutturato, di uso comune, leggibile meccanicamente e interoperabile;
c)
tiene aggiornato un registro di accesso ai dati e lo mette a disposizione dei clienti finali mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea, gratuitamente, senza indebito ritardo e su richiesta del cliente finale;
d)
nel trasmettere i dati ai soggetti ammessi, e nel rispetto della pertinente normativa sulla protezione dei dati personali, si assicura, se del caso in collaborazione con l'amministratore delle autorizzazioni, che vi sia un'autorizzazione attiva o un'altra base giuridica che consenta il legittimo trasferimento o trattamento dei dati, se pertinente anche in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
2. L'amministratore dei dati misurati conserva le informazioni complementari sui dati storici di misurazione e consumo conformemente all'allegato I, punto 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/944. Per la durata del periodo di conservazione i dati storici di misurazione e consumo e le informazioni di registro corrispondenti rimangono accessibili ai clienti finali e ai soggetti ammessi, su richiesta dei clienti finali.
3. L'amministratore dei dati misurati consente ai soggetti ammessi di accedere a impianti di prova in cui il soggetto ammesso può verificare la compatibilità dei suoi sistemi con quelli usati dall'amministratore dei dati misurati per attuare le procedure di cui al presente regolamento. L'impianto di prova deve essere disponibile prima e durante l'attuazione delle procedure.
4. Se così disposto dagli Stati membri, il soggetto designato può condividere gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 con l'amministratore dei dati misurati.
Storico versioni
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