Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 giu 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti: 1) «modello di riferimento»: le procedure necessarie per accedere ai dati che descrivono lo scambio minimo di informazioni richieste tra i partecipanti al mercato; 2) «dati di misurazione e consumo»: le letture del consumo di energia elettrica prelevata dalla rete, dell'energia elettrica immessa nella rete, o del consumo di energia elettrica generata da impianti di in loco collegati alla rete, compresi i dati storici convalidati e i dati non convalidati in tempo quasi reale; 3) «dati storici convalidati di misurazione e consumo»: i dati storici di misurazione e consumo raccolti da un contatore (convenzionale o intelligente) o da un sistema di misurazione intelligente, o, in caso di indisponibilità di un contatore, completati da valori sostitutivi altrimenti determinati; 4) «contatore intelligente»: dispositivo di misurazione elettronico installato all'interno di un sistema di misurazione intelligente quale definito all', punto 23), della direttiva (UE) 2019/944; 5) «dati di misurazione e consumo in tempo quasi reale»: i dati di misurazione e consumo forniti in modo continuativo da un contatore intelligente o da un sistema di misurazione intelligente in un breve lasso di tempo, solitamente di pochi secondi o al massimo corrispondente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale, non convalidati e resi accessibili attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, in conformità dell'articolo 20, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 sull'energia elettrica; 6) «soggetto ammesso»: soggetto che offre ai clienti finali servizi connessi all'energia, quale il fornitore, il gestore del sistema di trasmissione e distribuzione, il gestore delegato e altra terza parte, l'aggregatore, la società di servizi energetici, la comunità di energia rinnovabile, la comunità energetica dei cittadini e il fornitore di servizi di bilanciamento, nella misura in cui offrono ai clienti finali servizi connessi all'energia; 7) «amministratore dei dati misurati»: soggetto preposto alla conservazione dei dati storici convalidati di misurazione e consumo e alla loro distribuzione ai clienti finali e/o ai soggetti ammessi; 8) «autorizzazione»: l'autorizzazione che un cliente finale concede a un soggetto ammesso sulla base di un accordo contrattuale con tale soggetto, con la quale gli consente di accedere ai suoi dati di misurazione e consumo gestiti dall'amministratore dei dati misurati per la fornitura di un servizio specifico; 9) «autorizzazione attiva»: l'autorizzazione che non è stata revocata né è scaduta; 10) «amministratore delle autorizzazioni»: soggetto preposto a gestire il registro delle autorizzazioni di accesso ai dati per una serie di punti di misurazione e mettere queste informazioni a disposizione dei clienti finali e dei soggetti ammessi del settore, su richiesta; 11) «registro degli accessi ai dati»: registro con marca temporale dei dati consultati che comprende almeno l'identificazione del cliente finale o del soggetto ammesso che ha consultato i dati e, se del caso, l'identificazione dell'autorizzazione usata per accedere ai dati; 12) «amministratore del punto di misurazione»: soggetto preposto alla gestione e alla messa a disposizione delle caratteristiche di un punto di misurazione, comprese le registrazioni dei soggetti ammessi e dei clienti finali collegati al punto di misurazione; 13) «fornitore dell'accesso ai dati»: soggetto preposto a facilitare l'accesso, anche in collaborazione con altre parti, ai dati storici convalidati di misurazione e consumo da parte del cliente finale o dei soggetti ammessi; 14) «registro di rilascio delle autorizzazioni»: registro con marca temporale che indica il momento in cui a un soggetto ammesso o a un cliente finale è stata concessa revocata o ritirata un'autorizzazione, compresi gli identificativi dell'autorizzazione e del soggetto; 15) «fornitore di servizi di identità»: soggetto che gestisce le informazioni sull'identità; emette, conserva, protegge, tiene aggiornate e gestisce le informazioni sull'identità di una persona fisica o giuridica e fornisce servizi di autenticazione ai soggetti ammessi e ai clienti finali; 16) «autenticazione»: procedura elettronica che consente l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; 17) «gestore del contatore»: soggetto preposto all'installazione, alla manutenzione, alle prove e allo smantellamento dei contatori fisici; 18) «sistema di ricezione dati sul lato consumo in tempo quasi reale»: sistema o dispositivo che ottiene il flusso di dati non convalidati in tempo quasi reale da un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944.
Storico versioni

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