Art. 11

Cooperazione in materia di trasparenza dei dati tra l'EU DSO e l'ENTSO per l'energia elettrica

In vigore dal 6 giu 2023
Cooperazione in materia di trasparenza dei dati tra l'EU DSO e l'ENTSO per l'energia elettrica 1.   La cooperazione tra la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO per l'energia elettrica») e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, lettere g) e k) e dall'articolo 55, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2019/943, può assumere la forma di un gruppo di lavoro misto che istituisca un processo di raccolta e pubblicazione delle prassi nazionali comunicate dagli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO possono così cooperare anche per fornire consulenza alla Commissione e sostenerla nel monitoraggio dell'attuazione e nello sviluppo ulteriore degli atti di esecuzione sull'interoperabilità dei dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944. 2.   Nel preparare le attività di consulenza e nello svolgere le attività di sostegno alla Commissione, l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO lavorano a stretto contatto con i rappresentanti delle autorità nazionali di regolazione, le autorità competenti e i soggetti regolamentati con ruoli istituzionali a livello nazionale per quanto riguarda il diritto di accesso ai dati di misurazione e consumo, nonché con tutti i pertinenti portatori di interessi, tra cui le associazioni dei consumatori, i rivenditori al dettaglio di energia elettrica, le organizzazioni di normazione europee, i fornitori di servizi e tecnologie e i fabbricanti di apparecchiature e componenti.
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