Art. 10
Comunicazione delle prassi nazionali
In vigore dal 6 giu 2023
Comunicazione delle prassi nazionali
1. Per garantire che le procedure nazionali per l'accesso ai dati siano non discriminatorie e trasparenti in conformità dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri:
a)
effettuano e tengono aggiornata una mappatura delle prassi nazionali a livello nazionale, che comprende anche una descrizione dettagliata e una spiegazione delle modalità e l'ordine con cui si svolgono le fasi delle procedure di cui alle tabelle da III.1 a III.6 dell'allegato, indicando le eventuali fasi combinate; e
b)
comunicano alla Commissione la mappatura delle prassi nazionali di cui alla lettera a), che deve essere pubblicata in un archivio accessibile al pubblico da istituire a norma dell'.
2. Le informazioni comunicate riguardano anche l'attuazione nazionale del modello di riferimento e dei vari ruoli, scambi di informazioni e procedure.
3. La comunicazione tiene conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione di cui all'.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le prassi nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 5 luglio 2025.
5. Se lo Stato membro è passato a un nuovo sistema nazionale di gestione dei dati prima del 5 gennaio 2025, la comunicazione può riguardare soltanto le nuove disposizioni purché il sistema copra oltre il 90 % dei clienti finali entro il 5 luglio 2026.
Storico versioni
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