Art. 10

Comunicazione delle prassi nazionali

In vigore dal 6 giu 2023
Comunicazione delle prassi nazionali 1.   Per garantire che le procedure nazionali per l'accesso ai dati siano non discriminatorie e trasparenti in conformità dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri: a) effettuano e tengono aggiornata una mappatura delle prassi nazionali a livello nazionale, che comprende anche una descrizione dettagliata e una spiegazione delle modalità e l'ordine con cui si svolgono le fasi delle procedure di cui alle tabelle da III.1 a III.6 dell'allegato, indicando le eventuali fasi combinate; e b) comunicano alla Commissione la mappatura delle prassi nazionali di cui alla lettera a), che deve essere pubblicata in un archivio accessibile al pubblico da istituire a norma dell'. 2.   Le informazioni comunicate riguardano anche l'attuazione nazionale del modello di riferimento e dei vari ruoli, scambi di informazioni e procedure. 3.   La comunicazione tiene conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione di cui all'. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le prassi nazionali di cui al paragrafo 1 entro il 5 luglio 2025. 5.   Se lo Stato membro è passato a un nuovo sistema nazionale di gestione dei dati prima del 5 gennaio 2025, la comunicazione può riguardare soltanto le nuove disposizioni purché il sistema copra oltre il 90 % dei clienti finali entro il 5 luglio 2026.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1162:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione delle prassi nazionali (Art. 10 Regolamento (UE) 2023/1162) — Testo vigente | Portale Normativo