Art. 1
In vigore dal 6 giu 2023
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
(1)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 380 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.»
;
(2)
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il ricorrente è tenuto al pagamento di una tassa di ricorso di 2 100 EUR per l’espletamento della procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.»
;
(3)
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente dell’Ufficio fissa l’importo delle seguenti tasse:
a)
la tassa amministrativa prevista all’articolo 8, paragrafo 5;
b)
le tasse per il rilascio di copie certificate di documenti;
c)
la tassa amministrativa di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura;
d)
la tassa amministrativa relativa alla dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di cui all’articolo 20 del regolamento di base;
e)
la tassa amministrativa relativa all’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per varietà vegetali, di cui all’articolo 59 del regolamento di base.»
;
(4)
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presidente dell’Ufficio può decidere di subordinare la prestazione dei servizi, indicati al paragrafo 1, lettere da a), ad e) al pagamento anticipato.»
(5)
L’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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